Calciopoli: dal Collegio di Garanzia la parola fine (o ci sarà ancora “un giudice a Berlino”?) [Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 27 maggio 2019 n. 39]

E’ manifestamente inammissibile per molteplici motivi, in particolare per annullabilità del lodo arbitrale solo dal Giudice ordinario e per il rispetto del principio del “ne bis in idem”, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso il lodo emanato nel 2011 dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport (TNAS), all’epoca istituito presso il CONI, a mente dell’art. 12-ter comma 1 del previgente Statuto, quale organo unico o di ultima istanza, avente “competenza a condizione che [fossero] stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si [trattasse] di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale” (il Collegio precisa che la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 32358/2018 a seguito della quale è stato presentato il ricorso per la riassegnazione dall’Inter alla Juventus dello Scudetto 2005-2006, non è da considerarsi pronuncia sulla giurisdizione che rinvia alla giustizia sportiva, ma reiezione del ricorso in virtù di una questione di “merito” meramente processuale, in coerenza con altri precedenti che hanno affermato, in fattispecie che involgono i rapporti fra ordinamento sportivo e organi giurisdizionali, che la giustiziabilità della pretesa dedotta dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito).
[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 27 maggio 2019 n. 39

I commenti sono chiusi.