La sanzione sportiva va scontata: chi si sottrae rimane per dieci anni fuori dall’ordinamento sportivo [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 24 maggio 2019 n. 2]

  1. Il tesserato che riceva una sanzione disciplinare deve scontare la sanzione e non può sottrarsi a questo dovere facendo venir meno il rapporto di tesseramento con la Federazione; peraltro, come già detto nel parere n. 7/2018, qualora il tesserato contravvenga a quest’obbligo e interrompa il rapporto di tesseramento, anche per breve periodo, è soggetto alla ulteriore sanzione generale di cui all’art. 12 dei Principi Fondamentali del CONI (che non ammette eccezioni né riduzioni), del divieto di appartenenza all’ordinamento sportivo per i successivi dieci anni.
  2. Il tesseramento deve perdurare in relazione alla qualifica collegata al compimento della violazione; peraltro, qualora i presupposti per quel tesseramento (es., età, condizioni fisiche e attitudinali) vengano meno, il tesseramento può essere consentito per una diversa qualifica (tecnica, dirigenziale, ecc.), stante la “inibizione a tutte le attività federali” che la sanzione comporta, come desumibile dal combinato disposto dell’art. 15 dello Statuto FPI, dell’art. 45 del Regolamento organico e dell’art. 4.12.1 del Codice sportivo antidoping, interpretati alla luce dei Principi Fondamentali del CONI evocati nel parere n. 7/2018.
  3. La sanzione generale di cui all’art. 12 dei Principi Fondamentali CONI al tesserato che, non potendosi più tesserare per una qualifica per la quale non abbia più i requisiti, conservi il tesseramento con un’altra qualifica, così da non interrompere la continuità del tesseramento e scontare per intero la sanzione.
  4. In questa materia, nel caso della Federazione Pugilistica Italiana, l’organo esecutivo va individuato in base all’art. 8, commi 4-5, dello Statuto FPI che, nella formulazione attuale, consentono di identificarlo nel Segretario Generale, essendo riservati al Consiglio Federale le funzioni decisionali e al Segretario Generale quelle meramente esecutive.

[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 24 maggio 2019 n. 2

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