Il funzionamento delle assemblee federali è soggetto ai principi del diritto civile e non del diritto amministrativo [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, 5 giugno 2019 n. 43]

In tema di elezioni degli organi di comitato regionale della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI):

  1. i poteri spettanti al Presidente dell’Assemblea sono inderogabilmente indicati dall’art. 38, commi da 1 a 5 e 7 Regolamento Organico Federale, e sono da considerarsi propri ex 2731 cod. civ. perchè inerenti la carica e non anche perchè derivati dall’Assemblea presieduta, fermo restando che la tassatività dei poteri fissati dall’art. 38 ROF non consente di estendere i medesimi anche alla fase della deliberazione, rispetto alla quale il comma 8 del detto art. 38 li limita esclusivamente alla proclamazione dei risultati delle singole votazioni: ne deriva che, essendo i poteri in discorso esclusivamente di natura procedimentale, la deliberazione di rinvio dell’Assemblea a norma dell’art. 17, comma 3 è di esclusiva competenza dell’Assemblea stessa, trattandosi di potere sostanziale esercitato dall’organo indicato dallo Statuto.
  2. La FISI è un’associazione disciplinata dalla norme del codice civile quanto all’organizzazione e al funzionamento, sicchè l’applicazione del concetto di annullamento in autotutela non si coniuga affatto con tale natura, per la quale le delibere sono valide, nulle o annullabili secondo i principi propri del diritto civile, con la conseguenza che neanche l’Assemblea potrebbe procedere all’annullamento di una propria delibera, se non attraverso una nuova assemblea.

[Armando Argano]

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