Il “Decreto Sicurezza Bis” inasprisce seriamente il DASPO dal 15 giugno 2019 (D.L. 14 giugno 2019 n. 53 – “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”)

Estratto
D.L. 14 giugno 2019 n. 53 – “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
(pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2019, n. 138)
In vigore dal 15 giugno 2019

Epigrafe
Premessa

[OMISSIS ARTT. DA 1 A 12]

Capo III
Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive

Art. 13. Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive
Art. 14. Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto
Art. 15. Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita
Art. 16. Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale
Art. 17. Modifiche all’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88
Art. 18.Entrata in vigore.

* * * * *

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, attribuite dall’ordinamento vigente al Ministro dell’interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza;
Ritenute altresì le particolari e straordinarie necessità ed urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all’immigrazione clandestina, implementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di garantire più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo anche interventi per l’eliminazione dell’arretrato relativo all’esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi;
Considerata inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico;
Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento dell’Universiade Napoli 2019 nonché di integrare la disciplina volta a semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata, la cui straordinaria urgenza è connessa all’imminente svolgimento dell’Universiade Napoli 2019;
Ravvisata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare l’efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri;
Considerata infine la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, nel più ampio quadro delle attività di prevenzione dei rischi per l’ordine e l’incolumità pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

[OMISSIS ARTT. DA 1 A 12]

Capo III – Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive

 Art. 13. Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive

 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all’articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all’estero, accertati dall’autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»;
3) al comma 5, terzo periodo, le parole«inferiore a cinque anni e superiore a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a sei anni e superiore a dieci anni» e, al quinto periodo, le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;
4) al comma 7, le parole «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;
5) al comma 8-bis dopo le parole«se il soggetto» e prima delle parole «ha dato prova» sono aggiunte le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, nonché la concreta collaborazione con l’autorità di polizia o con l’autorità giudiziaria per l’individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 e»;
6) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
«8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all’articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali può essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.»;
b) all’articolo 6-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.»;
c) all’articolo 6-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall’articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.».

2. All’articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. E’ vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:
a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;
b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall’articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. E’ parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»;
c) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 14. Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto

1. All’articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui all’articolo 4» sono inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive».


Art. 15. Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita

1. All’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole «fino al 30 giugno 2020» sono soppresse;
b) al comma 6-quater, il secondo periodo è soppresso.

Art. 16. Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 61, dopo il numero 11-sexies) è aggiunto il seguente:
«11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;
b) all’articolo 131-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.».

Art. 17. Modifiche all’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88

1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,» sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

Art. 18. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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