All’ordinamento sportivo spettano la regolamentazione e la giurisdizione sulla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari [Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2018 n. 7165]

In tema di riparto di giurisdizione fra Giustizia Amministrativa e Giustizia Sportiva, si deve ritenere che l’art. 2 (“Autonomia dell’ordinamento sportivo”) del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280 (“Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”):

  • laddove al comma 1 fa riferimento alla «disciplina delle questioni» in materia di «irrogazione ed applicazione» delle sanzioni, vi comprende anche il procedimento che culmina nella decisione sanzionatoria e pertanto riserva all’ordinamento sportivo l’individuazione degli organi, delle regole e degli atti del giudizio iniziato a seguito dell’esercizio dell’azione disciplinare;
  • il comma 2, di conseguenza, riserva alla giustizia sportiva la cognizione delle inerenti controversie, individuando l’ambito della riserva di giurisdizione (ribadita dal successivo art. 3, comma 1, cui fa pendant l’art. 133, lett. z), Cod. proc. amm.), facendo rinvio, tra l’altro, alla “materia” disciplinare, così come per intero contemplata nel primo comma.

[Armando Argano]

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