Posizione di garanzia del gestore di impianto sportivo e interruzione del nesso di causalità per condotta anomala dell’utilizzatore [Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 7 febbraio 2019 n. 5898]

Il gestore di un impianto sportivo (nella specie circuito per motociclette fuoristrada) è pacificamente titolare di una posizione di garanzia che lo obbliga all’adozione di tutte le cautele necessarie per preservare l’incolumità fisica degli utilizzatori, ma non lo rende automaticamente responsabile delle conseguenze di un gesto assunto da un terzo in piena coscienza e volontà e sul quale non può influire, atteso che, quando si postula una governabilità della scelta della vittima, si fa riferimento alla libera determinazione della stessa nelle condizioni date: ne consegue che è suscettibile di interrompere ed escludere il nesso causale la condotta di chi, non uniformandosi a quella degli altri partecipanti e alle direttive ricevute, sceglie volontariamente e consapevolmente di accettare il rischio di un percorso esplicitamente non consentito, ancorchè non delimitato dall’organizzatore, dovendosi ritenere che il concetto di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche all’ipotesi di un processo non completamente avulso dall’antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l’evento.
[Armando Argano]

Consulta e scarica Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 7 febbraio 2019 n. 5898

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