Calcioscommesse: il giocatore che non scende in campo nella partita truccata risponde o no di frode in competizione sportiva? [Cassazione Penale, Sez. III, 23 settembre 2019 n. 38940]

Il reato di frode in competizioni sportive di cui all’art. 1 della Legge 401/1989 può essere commesso non solo da chi partecipa materialmente alla gara di cui venga alterato il leale svolgimento, ma anche da chiunque si adoperi, con l’offerta o la promessa di denaro, per influire sul corretto e leale andamento della competizioni sportiva, per cui non risulta esimente la circostanza che, in occasione dell’incontro di calcio uno dei correi non sia sceso in campo a causa di un infortunio, rilevando invece, ai fini dell’ascrivibilità della condotta illecita all’imputato, il fatto che nei giorni prima della partita egli propose ai compagni di squadra l’accordo illecito che prevedeva la sconfitta in cambio di una contropartita economica.
[Armando Argano]

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