Ulteriori disapplicazioni del Regolamento della LND della FIGC quanto all’impugnativa delle esclusioni dal campionato [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 1 ottobre 2019 n. 76 (+ 3 conformi)]

E’ inammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso l’esclusione dal campionato di serie A di Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, poichè gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti gli Organi della Giustizia Federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, salvo i casi – come avviene per le competizioni professionistiche – in cui ciò sia consentito da espresse previsioni normative, imposte da situazioni in cui l’ordinamento sportivo nazionale ritiene rilevanti le situazioni soggettive coinvolte, anche a garanzia e tutela dell’ordine pubblico complessivamente considerato (il Collegio precisa che non può quindi trovare applicazione l’art. 29 del Regolamento della LND della FIGC, secondo il quale «Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono impugnabili innanzi ai competenti organi del CONI», per contrasto con le sovraordinate fonti di rango primario costituite dagli artt. 12, 12-bis e 12-ter Statuto CONI, dall’art. 54 Codice di Giustizia CONI, dal “Regolamento ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva”, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016, peraltro in coerenza con l’art. 1 comma 647 della Legge 145/2018 e con l’art. 30 comma 1 del Codice di Giustizia CONI).
[Armando  Argano]

Consulta e scarica Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 1 ottobre 2019 n. 76

Conformi (link al sito del CONI):

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