Una tetragona applicazione dei principi di autosufficienza del ricorso e di non contestazione ex art. 115 c.p.c. [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 9 ottobre 2019 n. 80]

  • E’ inammissibile per difetto di autosufficienza, correlato alla omessa indicazione della norma regolamentare violata, l’eccezione di mancata allegazione della ricevuta di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia ex art. 59 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva CONI, senza che sia fatto riferimento alla disposizione, cui  il successivo comma 6 rimanda, di cui all’art. 12-bis comma 8 Statuto CONI, che disciplina modalità e termini del versamento.
  • Non è nullo il procedimento innanzi al Giudice Sportivo della FIGC, ancorchè attivato a istanza di parte ex art. 33 Codice di Giustizia Sportiva FIGC senza il preannuncio di reclamo imposto dal precedente art. 29, laddove risulti che il provvedimento del Giudice Sportivo, oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, è stato adottato sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara e quindi ai sensi dell’art. 29 comma 3, il quale espressamente prevede la possibilità che il procedimento possa essere istaurato d’ufficio sulla base dei documenti ufficiali (il riferimento è alle disposizioni applicabili ratione temporis).
  • La contumacia della parte ricorrente nel previo giudizio dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, nonché la mancata specifica contestazione dei fatti come ricostruiti, consentono di considerare i fatti come ammessi e quindi costituenti prova ai sensi dell’art. 115 c.p.c., che ha normativamente disciplinato il c.d. “principio della non contestazione”.

[Armando Argano]

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