Alla stregua dei principi generali del processo civile del ne bis in idem, del giudicato e del divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione, una volta scelto e proposto un mezzo di gravame avverso un provvedimento giustiziale, è preclusa la possibilità di proporne un altro, salvo il caso in cui non sia già intervenuta declaratoria di inammissibilità del primo ricorso e il secondo sia proposto con espressa rinuncia al precedente e con indicazione del vizio di questo che viene emendato (il Collegio ha con l’occasione evidenziato la necessità che la FIP chiarisca gli ambiti di competenza del Giudice Sportivo Nazionale, per scongiurare una non precisa ripartizione delle competenze e delle funzioni tra gli organi di Giustizia federale e quelli di governo della Federazione stessa).
[Armando Argano]
Consulta e scarica Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 22 novembre 2019 n. 92