La Federazione può revocare o no il riconoscimento di una Lega? La parola alle Sezioni Unite [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 13 dicembre 2019 n. 97]

Va rimessa alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport la questione inerente la revoca del riconoscimento di una Lega Sportiva Nazionale da parte della Federazione Nazionale di appartenenza, atteso che l’incertezza e l’insufficienza del quadro normativo di riferimento suppongono un chiarimento sistematico da parte dell’Organo nomofilattico.
Infatti:

  • sebbene l’art. 65 dello Statuto FIPAV nulla dispone sul punto, è difficile immaginare che il riconoscimento di una Lega possa avere natura perpetua e sia svincolato da qualsiasi eventuale e futuro sindacato della Federazione sulla bontà del rapporto;
  • peraltro l’art. 7 lett. G1 dello Statuto CONI prevede che la Giunta Nazionale possa adottare la revoca del riconoscimento sportivo agli Enti di Promozione Sportiva qualora riscontri irregolarità relative all’utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti di promozione sportiva;
  • il successivo art. 22, comma 5 prevede tuttavia che nei casi più gravi possa essere revocato il riconoscimento di una Federazione nazionale ove questa non modifichi il proprio Statuto a seguito di una richiesta del CONI;
  • altrettanto dispone l’art. 26 comma 3-ter, con riguardo agli Enti di Promozione Sportiva;
  • è comunque dubbio che possa applicarsi al caso di specie l’istituto della revoca previsto dall’art. 21-quinquies Legge 241/90, caratterizzata da significativi profili di discrezionalità, atteso che l’art. 2 dello Statuto FIPAV prevede che la Federazione ha “natura giuridica di associazione con personalità di diritto privatoe, pertanto, sia disciplinata dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15, nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo”.

[Armando Argano]

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