Immutabilità del giudice, acquisizione di mezzi istruttori fuori udienza e prove atipiche [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, 13 gennaio 2020 n. 5]

  1. Nel giudizio sportivo non vi è obbligo di mantenere immutato il collegio decidente in tutte le possibili fasi del giudizio, poichè ciò che rileva, ai fini della legittimità della decisione, è che la composizione del giudice che la emana sia identica a quella sussistente nel momento in cui la questione è stata trattata nell’udienza conclusiva, nella quale si raggiunge la piena cognizione di tutta l’attività processuale e di tutti gli atti di causa.
  2. Non sussiste violazione del diritto di difesa nel caso il cui il Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, dopo avere acquisito gli atti d’indagine della Procura Federale, decida la controversia senza fissare una nuova udienza di discussione così da consentire alle parti di richiedere l’integrazione documentale e garantire il diritto di replica, atteso che, nella caso concreto, non risulta che alla ricorrente sia stato impedito di conoscere per tempo tutti gli atti del giudizio e depositare ulteriore documentazione a sostegno delle proprie tesi difensive, nè la parte ricorrente ha assolto l’onere di indicare lo specifico pregiudizio che avrebbe subito.
  3. Nell’ambito della giustizia sportiva, caratterizzata da un sistema processuale che, fatti salvi i principi del giusto processo, non è totalmente codificato ed è meno formalistico di quello ordinario, sono certamente ammissibili le prove atipiche, in quanto acquisibili sulla base del libero convincimento del giudice.

[Armando Argano]

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