Alle Sezioni Unite dello Sport la questione dell’impugnazione proposta da soggetto non più tesserato [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, 15 gennaio 2020 n. 6]

Va rimessa alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, in quanto rilevante e non pacifica, la questione relativa alla legittimazione ad impugnare del soggetto che non sia più tesserato, quale derivante dagli artt. 54 comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui “Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport”, e dal precedente art. 6 comma 1, per il quale “Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo”, in una alle disposizioni degli Statuti federali e associativi che sanciscono il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con le dimissioni o il mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti (N.d.R.: in linea a quanto disposto dall’art. 12 dei Principi Fondamentali di cui alle delibere del Consiglio Nazionale del CONI n. 1523/2014 e 1613/2018).
[Armando Argano]

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