Il Presidente e il Segretario Generale della Federazione sono responsabili o no innanzi alla Corte dei Conti? [Corte di Cassazione, S.U., (ord.) 7 gennaio 2020 n. 111]

La FISE, soggetto privato, è destinataria di contributi finanziari dell’ente pubblico CONI, in base all’art. 23 comma 2 dello Statuto di questo, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse (promozione dello sport giovanile, preparazione olimpica e attività di alto livello), sicchè sussiste il rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione della Corte di Conti e la eventuale responsabilità contabile di coloro, come il Presidente e il Segretario Generale, che intrattengano con la federazione un rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico cui erano destinati, poichè il parametro di riferimento della responsabilità erariale, e quindi della giurisdizione contabile, è rappresentato dalla provenienza dei fondi dal bilancio pubblico e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano, di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati (nella specie si trattava di spese ingiustificate e sottoscrizione di una transazione con terzi nel quadriennio olimpico 2009-2012).
[Armando Argano]

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