Da leggere, seguendo il collegamento riportato in calce a questo post, un interessante contributo dottrinario sui principi stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 giugno 2019 n. 160, con cui è stata dichiarata l’infondatezza della questione di legittimità dell’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva“, nella parte in cui stabilisce che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive e che in tale materia le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
[Armando Argano]