I componenti del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. sono tutti responsabili in caso di omessa prevenzione di eventi lesivi [Cassazione Penale, Sezione IV, 5 febbraio 2020 n. 4890]

I componenti del Consiglio Direttivo di una Associazione Sportiva Dilettantistica rivestono, ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p., autonome posizioni di garanzia verso gli utenti dell’impianto sportivo e sono pertanto responsabili della tutela della incolumità fisica di questi, ivi comprese le ipotesi in cui l’evento lesivo si verifichi a seguito di omessa sorveglianza di minori da parte dei loro genitori, non trattandosi di ipotesi assolutamente imprevedibile, siccome eccezionale e anomala, idonea a interrompere il nesso di causalità (nella specie la normativa sportiva imponeva la presenza di un’assistente bagnanti a bordo piscina e l’approntamento di un idoneo servizio di assistenza che avrebbe potuto garantire, in tempi rapidi, un tentativo di salvataggio foriero di elevate possibilità di salvezza).
[Armando Argano]

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