I limiti del ricorso avverso la decisione che ha definito il giudizio di rinvio dopo un primo annullamento [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, 14 febbraio 2020 n. 11]

A seguito della decisione di rinvio pronunciata dopo un precedente annullamento del Collegio di Garanzia, l’impugnazione va rigorosamente circoscritta solo ed esclusivamente ai vizi inerenti la violazione del principio di diritto, ovvero ad una motivazione insufficiente, non sono quindi ammissibili doglianze che riguardino la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso o in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio, costituenti “interpretazioni alternative” o denuncia della asserita debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti dal giudice del rinvio, fermo restando che è consolidato il principio della assoluta irrilevanza nel giudizio sportivo – in considerazione della sua autonomia – di qualsivoglia provvedimento venga assunto in sede penale, in merito alla questione oggetto di apprezzamento da parte della Giustizia Sportiva.
[Armando Argano]

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