COVID-19: sino al 31 luglio 2020 sospensione delle udienze e dei termini per i procedimenti innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni [decreti del Presidente 9-11-13-18 marzo 2020]

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha emanato in rapida successione cinque decreti, stabilendo progressivamente quanto di seguito riportato, cominciando dal più recente.
[N.B: questo post è stato pubblicato il 10 marzo e poi aggiornato il 12-15 e 19 marzo, il 10 aprile 2020 e infine il 2 giugno 2020 alle ore 21:00]

Con il decreto 29 maggio 2020 prot. 334/20:
Fino alla data del 31 luglio 2020, le udienze del Collegio di Garanzia si svolgono ordinariamente mediante collegamento da remoto, attraverso l’utilizzo di mezzi telematici o a mezzo Skype o mediante la piattaforma Microsoft Teams, e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio, l’effettiva partecipazione e l’intervento in tempo reale dei difensori all’udienza, salvo che non chiedano congiuntamente, o con istanza di una parte senza opposizione dell’altra, che la causa sia decisa sulla base degli atti.
La segreteria del Collegio di Garanzia comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
Il luogo da cui si collegano il Presidente ed i componenti del Collegio, i difensori delle parti e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti.
Le adunanze in camera di consiglio tra i componenti del collegio sono tenute con le medesime modalità telematiche, a condizione che a tutti i componenti del singolo collegio sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.
Il Presidente del singolo collegio può comunque stabilire la trattazione dell’udienza con la presenza fisica del collegio e dei difensori delle parti nel rispetto delle regole del distanziamento sociale previste dalla normativa vigente.
Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto a decorrere dal 1 giugno 2020 e si applicano anche ai procedimenti previsti dal Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI degli agenti sportivi.

Con il decreto 9 aprile 2020 prot. 267/2020:
Il termine del 15 aprile 2020, previsto dal decreto presidenziale prot. n. 00242 del 18 marzo 2020, è prorogato all’11 maggio 2020.
Conseguentemente, tutte le udienze di qualsiasi procedimento pendente presso il Collegio di Garanzia, compresi quelli di tipo arbitrale, sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020 e sono altresì sospesi, sino all’11 maggio 2020, i termini per il compimento di qualsiasi atto afferente ai procedimenti soprarichiamati, compresi quelli di tipo arbitrale.
È parimenti sospeso, sino al’11 maggio 2020, il decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto previsto dagli articoli 54, commi 1-3, 59 e 60 del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI degli agenti sportivi.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo“.

Con il decreto 18 marzo 2020 prot. 242/2020:
Al decreto prot. n. 00230 del 13 marzo 2020, le parole “22 marzo 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “15 aprile 2020”.
A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 13 marzo 2020, tutte le udienze di qualsiasi procedimento pendente presso il Collegio di Garanzia, compresi quelli di tipo arbitrale, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
A decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto decreto e sino al 15 aprile 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto afferente ai procedimenti soprarichiamati, compresi quelli di tipo arbitrale.
A decorrere da tale data e fino al 15 aprile 2020, è sospeso il decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto previsto dagli articoli 54, commi 1-3, 59 e 60 del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI degli agenti sportivi.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo“.

Con il decreto 13 marzo 2020 prot. 230/20:
“A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, salvo proroghe, tutte le udienze dei procedimenti pendenti presso il Collegio di Garanzia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, salvo proroghe, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto afferente ai procedimenti soprarichiamati.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo“.

Con decreto 11 marzo 2020 prot. 210/20, efficace dalla stessa data di emissione:
…Dispone la sospensione, fino al 31 maggio 2020, di ogni pubblica udienza.
Ciascun procedimento è deciso in camera di consiglio a porte chiuse, sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, salvo motivata istanza di discussione orale – sulla quale decide il Presidente del Collegio giudicante, da valutare in relazione a motivi assolutamente eccezionali tali da rendere non sufficiente l’esame degli atti e degli elementi acquisiti – attraverso l’utilizzo di mezzi telematici o a mezzo Skype.
Le adunanze in camera di consiglio tra i componenti del collegio possono essere tenute in teleconferenza, anche solo telefonica, a condizione che a tutti i componenti del singolo collegio sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, assistito da un segretari
“.

Con decreto 9 marzo 2020 prot. 187/20, efficace dalla stessa data di emissione:
…la sospensione, fino al 31 maggio 2020, di ogni pubblica udienza.
Ciascun procedimento è deciso a porte chiuse sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, salvo motivata istanza di discussione orale – sulla quale decide il Presidente del Collegio giudicante – che può effettuarsi a distanza, attraverso l’utilizzo di mezzi telematici o a mezzo Skype“.

[Armando Argano]

I commenti sono chiusi.