Lo sport nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia” recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Pubblicato questa notte, presumibilmente intorno alle 3:00 o giù di lì, il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. n.70 del 17-3-2020).
Il provvedimento è testualmente in vigore dal giorno di formale pubblicazione, ossia proprio dal 17 marzo 2020, sebbene il file presente in www.gazzettaufficiale.it sia stato in effetti firmato digitalmente solo alle ore 2:44 del 18 marzo 2020 (cfr. immagine), fermo restando quindi  che la data di riferimento è quella della pubblicazione nel formato cartaceo.

Vari e fondamentali gli interventi a sostegno del settore dello sport o comunque ad esso riferibili, anche se – in parte a ragione – fra i soggetti beneficiari della sospensione dei canoni di locazione o concessione di cui all’art. 95 sono compresi solo i sodalizi sportivi che conducono impianti di proprietà di Stato ed enti territoriali, cosa che quasi sempre è già di per sè un privilegio, rimanendo invece esclusi quelli che utilizzano impianti di proprietà privata (che spesso è in capo a soggetti dalle spalle larghe, come grandi società e fondazioni, non a singoli individui che abbisognano immediatamente di quel ricavo).
Nella Relazione tecnica al Decreto Legge 18/2020 (pag. 61), sul punto viene spiegato che gli impianti di proprietà pubblica sono orientativamente due terzi del totale e di questi la stragrande maggioranza è nel patrimonio di enti locali, poichè sono di pertinenza statale unicamente lo Stadio Olimpico e il Foro Italico, mentre l’impiantistica di maggiori dimensioni, “relativa ovviamente alle attività sportive professionistiche di calcio e basket“, è tutta di proprietà comunale quanto a quella utilizzata dalle squadre delle serie A, B e C di calcio e A e A2 di basket: fanno infatti eccezione solo gli stadi di Juventus, Udinese, Frosinone, Atalanta e Sassuolo, che sono di proprietà privata, e quello di Roma e Lazio che è dello Stato.

In ogni caso si tratta di un provvedimento davvero titanico, che a prima lettura (e salvo altre disposizioni eventualmente applicabili in ragione della variabile natura giuridica delle società sportive e dei rapporti di lavoro, come ad esempio del campo fiscale e dei mtui) nel settore che ci occupa prevede essenzialmente quanto segue.

Art. 61. – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite da “e 24”;
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:
   a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; [omissis]
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 73. – Semplificazioni in materia di organi collegiali
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 [omissis]
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Art. 95. – Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art. 96. – Indennità collaboratori sportivi
1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [N.d.R.: il citato art. 27 prevede che l’indennità sia pari a 600 euro e la riconosce per il solo mese di marzo 2020, precisando che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 917/1986].
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

[Armando Argano]

I commenti sono chiusi.