COVID-19: il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 traccia il quadro delle massime misure restrittive e delle nuove sanzioni anche per l’attività sportiva e motoria (all’aperto e in strutture)

Emanato oggi il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, in forza del quale, per il contrasto alla pandemia Covid-19, potranno essere adottate fino al 31 luglio 2020 numerose e più stringenti misure restrittive, tra le quali, per ciò che concerne direttamente il mondo dello sport rilevano in particolare:

  • la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, con possibilità di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi (lettera m);
  • la limitazione o la sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico (lettera n).

Il decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 ed entra in vigore domani 26 marzo 2020.

Le misure dovranno essere adottate e rimodulate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato sin dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore dell’odierno decreto, mentre le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni (dunque fino 5 aprile 2020).

Cambia il quadro delle sanzioni, poichè viene introdotta una ipotesi speciale, punita con il pagamento in via amministrativa di una somma da euro 400 a euro 3.000 e la precisazione che in caso di violazione commessa con utilizzo di un veicolo, la sanzione viene aumentata fino a un terzo e il mezzo viene confiscato.
Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i) , m) , p) , u) , v) , z) e aa).
Ne consegue che anche i centri sportivi possono essere chiusi per effetto della violazione.

Viene chiarito che non si applicano, invece, le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le nuove sanzioni amministrative si applicano retroattivamente anche alle violazioni penali commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà e si applicano in quanto compatibili le disposizioni procedurali degli articoli 101 e 102 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, sulla depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’’art. 452 c.p. (“Delitti colposi contro la salute pubblica“) o comunque più grave reato, la violazione del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus“, di cui all’’art. 1 comma 2 lettera e), è punita ai sensi dell’art. 260 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, in relazione al quale sono contemporaneamente inasprite le sanzioni «con l’’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

[Armando Argano]

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