Covid-19: ecco l’indennità di 600 euro per marzo 2020 ai collaboratori sportivi da presentare telematicamente nel sito di Sport e Salute [D.M. 6 aprile 2020]

Emanato l’attesissimo Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport 6 aprile 2020, che definisce le modalità di presentazione delle domande per ricevere l’indennità di 600 euro prevista , per il mese di marzo 2020 dall’art. 96 D.L. 17 marzo 2020 n.18 (“Cura Italia”).
La domanda dovrà essere compilata e presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
L’indennità sarà erogata, nel limite del plafond disponibile di 50 milioni di euro riconosciuti, alla Società per l’erogazione delle indennità.

Il diritto è riconosciuto i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione “sportiva” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ove abbiano i seguenti requisiti:

  1. non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
  2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
  3. non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
  4. non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del “Cura Italia”.

Il rapporto di collaborazione deve preesistere alla data del 23 febbraio 2020 e inoltre:

  1. deve intercorrere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e con società e associazioni sportive dilettantistiche (queste ultime iscritte, alla data di entrata in vigore del “Cura Italia”, nell’apposito Registro tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI);
  2. non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del medesimo D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2 comma 26 Legge 335/1995). 

[Armando Argano]

 

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