Legittimo impedimento dell’incolpato e integrazione del contraddittorio nel giudizio disciplinare sportivo [Collegio di Garanzia dello Sport, S.U., 28 feb 2020 n. 13]

  • Il legittimo impedimento per ragioni di salute deve essere documentato con certificato medico.
  • Non deve darsi luogo a integrazione del contraddittorio nei confronti di altro soggetto del quale l’incolpato affermi la esclusiva o concorrente responsabilità poichè, sebbene nei giudizi disciplinari sportivi ricorrere spesso l’ipotesi di una pluralità di incolpati, ogni posizione viene comunque valutata singolarmente e non sussiste dunque litisconsorzio necessario, ben potendo le specifiche responsabilità di ognuno essere valutate separatamente in altro giudizio, facendo esclusivo riferimento alle attività compiute dal singolo deferito.

[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 28 febbraio 2020 n. 13

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