- Il legittimo impedimento per ragioni di salute deve essere documentato con certificato medico.
- Non deve darsi luogo a integrazione del contraddittorio nei confronti di altro soggetto del quale l’incolpato affermi la esclusiva o concorrente responsabilità poichè, sebbene nei giudizi disciplinari sportivi ricorrere spesso l’ipotesi di una pluralità di incolpati, ogni posizione viene comunque valutata singolarmente e non sussiste dunque litisconsorzio necessario, ben potendo le specifiche responsabilità di ognuno essere valutate separatamente in altro giudizio, facendo esclusivo riferimento alle attività compiute dal singolo deferito.
[Armando Argano]
Consulta e scarica Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 28 febbraio 2020 n. 13