La sospensione “feriale” dei termini si applica al ricorso contro una decisione della giustizia sportiva? [Collegio di Garanzia dello Sport, S.U., 2 marzo 2020 n. 14]

Deve essere confermato che anche in ambito sportivo, salvo casi di urgenza, trova applicazione dell’istituto della sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto, previsto dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, così come modificata dal D.L. 132/2014 (conv., con mod., dalla Legge 162/2014), costituendo principio generale del processo civile richiamato dall’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ai sensi del quale “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, nonchè, mediatamente, dal comma 2 dell’art. 3 del Codice di Giustizia sportiva FIGC, secondo il quale “per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI” (nella specie la sospensione del termine è stata ritenuta da applicarsi al ricorso avverso decisione del Tribunale Federale pubblicata il 9 agosto, dunque da impugnarsi nominalmente entro il 17 agosto, invece appellata il 24 agosto e dunque ritenuta tempestiva pur se proposta comunque prima del 31 agosto].
[Armando Argano]

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