Termini, competenza e modalità per l’impugnazione di assemblee, regolamenti e statuti delle Federazioni Sportive [Collegio di Garanzia dello Sport, S.U., 18 marzo 2020 n. 17]

  • Alla stregua dei principi sanciti dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni Unite, n. 32/2018, deve confermarsi che:
    1) il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere proposta agli Organi della Giustizia Sportiva federale;
    2) l’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva un Regolamento federale costituisce esercizio di una funzione di controllo che ne determina l’efficacia, ma non comporta l’integrazione dei contenuti;

    3) l’impugnazione davanti agli Organi di Giustizia federale di una disposizione regolamentare può essere fatta a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del Regolamento, se la disposizione è immediatamente lesiva, altrimenti dalla data dell’atto applicativo ritenuto lesivo;

    4) l’atto della Giunta Nazionale del CONI di approvazione di un regolamento federale può essere impugnato solo per eventuali vizi propri e solo in tal caso l’impugnazione può essere proposta davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
  • E’ da considerarsi perentorio il termine di sette giorni, previsto dall’art. 18 comma 9 dello statuto della Federazione Italiana Scherma, per la proposizione di ricorso alla alla Corte Federale di Appello avverso la validità delle assemblee federali (fattispecie anteriore all’entrata in vigore del nuovo statuto approvato ai fini sportivi con delibera della Giunta Nazionale del CONI 26 marzo 2019 n. 114 e riguardante impugnativa riferita ai profili formali del verbale assembleare, alla invalida costituzione dell’Assemblea e all’incompletezza ed inesattezza del verbale e delle operazioni di voto).
  • Non è impugnabile lo Statuto federale che, pur approvato dall’assemblea federale e da questa poi modificato in forza delle indicazioni derivanti da un primo controllo di legittimità da parte del CONI, debba ancora ricevere la definitiva approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del CONI.

[Armando Argano]

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