Si può sfuggire alla condanna della giustizia sportiva non rinnovando il tesseramento? [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 5 giugno 2020 n. 3]

  1. L’art. 12 comma 3 dei Principi Fondamentali del CONI per gli statuti federali (“E’ sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. Atal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazionea far data dalla quale decorre il periodo su indicato“) deve essere applicato in sede di valutazione della richiesta di nuovo tesseramento da parte di soggetto che si è preordinatamente sottratto alla sanzione (squalifica o pagamento dell’ammenda) e, pertanto, al fine di soddisfare il principio di conoscenza, sarà sufficiente la pubblicazione del nominativo nella apposita sezione del sito federale seguita dalla eventuale comunicazione del diniego del tesseramento.
  2. Il destinatario del diniego di tesseramento per essersi sottratto a sanzione della giustizia sportiva, potrà adire gli organi di giustizia sportiva (in prima istanza il Tribunale Federale Nazionale competente) e, nel caso dovesse riscontrare la lesione di una sua posizione giuridica soggettiva, dopo aver soddisfatto la c.d. “pregiudiziale sportiva” esaurendo i gradi della giustizia federale, potrà impugnare l’atto presso gli organi della giustizia statale ex art. 2 D.L. n. 220/2003.
  3. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti soggettivi per il tesseramento si estrinseca nell’esercizio della limitata discrezionalità tecnica attribuita alla Segreteria Federale ed il relativo provvedimento può essere censurato in sede giustiziale per tutti gli eventuali vizi di legittimità.
  4. Le singole Federazioni Sportive Nazionali non possono introdurre proprie norme regolamentari volte a modificare l’efficacia prescrittiva comma 3 dei Principi Fondamentali del CONI per gli statuti federali, né introdurre regole interne differenziate rispetto al sistema generale.

[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 5 giugno 2020 n. 3

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