- Il termine di 60 giorni per la convocazione dell’assemblea elettiva regionale da parte del Commissario Straordinario, previsto dall’art. 16 comma 2 lett. J dello Statuto della Federazione Ciclistica Italiana non è perentorio, ma è da considerarsi ordinatorio e pertanto motivatamente prorogabile.
- Alla nomina a Commissario Straordinario o a Vicecommissario da parte del Consiglio Federale, nell’ambito di una procedura di commissariamento di un comitato regionale, poichè straordinaria, non si applicano le incompatibilità a ricoprire cariche federali richiamate dall’art. 30 dello Statuto della FCI, trattandosi di ipotesi diversa nella forma e nella sostanza, pertanto posso assumere l’incarico anche il Vice Presidente Federale e il Presidente di una società affiliata.
[Armando Argano]
Consulta e scarica Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 21 maggio 2020 n. 24
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