Lo svincolo del calciatore va computato nel limite dei tre trasferimenti per stagione sportiva ex art. 95 NOIF FIGC? [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 10 giugno 2020 n. 25]

L’art. 95 comma 2 NOIF FIGC, laddove stabilisce che nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre società diverse ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”, impone che il limite dei tre passaggi consentiti sia riferito a tre tesseramenti, sicchè non vanno computati in detto limite il tesseramento che faccia seguito a risoluzione unilaterale del vincolo subita dall’atleta, trattandosi in questo caso di scioglimento del rapporto e non di trasferimento (nella specie il calciatore, dopo lo svincolo dall’ultima società era stato passato alla nuova squadra mediante aggiornamento della tessera).
[Armando Argano]

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