- La previsione della possibilità che la controversia sia rimessa alla decisione di arbitri, ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del CGS del CONI, non comporta deroga al principio di cui all’art. 3 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280, secondo cui la possibilità di adire il giudice ordinario per le controversie patrimoniali tra società, associazioni e atleti e il giudice amministrativo per le altre controversie presuppone che siano esauriti i gradi della giustizia sportiva, poichè non esclude la competenza degli organi di giustizia sportiva in ordine alle controversie ad essi devolute dagli Statuti e dai Regolamenti Federali (art. 4, 2° comma, del Codice Giustizia Sportiva CONI) e dalle altre fonti dell’ordinamento sportivo.
- Non rientra nell’ambito della giustizia federale la controversia promossa dalla Lega Pro nei confronti di una società calcistica e della Lega di Serie B, atteso che l’art. 30 comma 28 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. delimita quella competenza alle “controversie di natura economica tra società, ivi comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 14”: queste ultime, pertanto, rientrano nella competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, quale organo di chiusura del sistema di tutela sportiva, qui competente anche nel merito e in unico grado a mente dell’art. 54 3° comma del C.G.S. del CONI e dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..
- L’art. 2 C.G.S. del CONI prevede che gli organi di giustizia sportiva conformino la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, improntata a un criterio di massima semplificazione e informalità, sicchè è valida la procura al difensore depositata a mezzo posta elettronica separatamente dal ricorso se ad esso riferibile anche solo sulla base di un complesso di elementi che consentano di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e la pertinenza al giudizio di cui trattasi.
- Va deferita all’esame delle Sezioni Unite la questione relativa all’esatta portata della norma per la quale il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport deve essere proposto nel termine di trenta giorni e, segnatamente, all’eventuale applicabilità di essa anche in relazione a controversie di natura patrimoniale attinenti alla soddisfazione di diritti di credito, nell’ambito di giudizi in unico grado e, per il caso che tale termine sia ritenuto applicabile, la questione concernente i criteri per definirne la decorrenza.
[Armando Argano]
Consulta e scarica Collegio di Garanzia CONI, sez. IV, 5 settembre 2016 n. 40