il collegio di garanzia coni rimette alle proprie sezioni unite la questione del termine a ricorrere nelle controversie patrimoniali in unico grado e stabilisce rilevanti principi processuali [collegio di garanzia dello sport, sez. IV, 5 settembre 2016 n. 40]

  1. La previsione della possibilità che la controversia sia rimessa alla decisione di arbitri, ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del CGS del CONI, non comporta deroga al principio di cui all’art. 3 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280, secondo cui la possibilità di adire il giudice ordinario per le controversie patrimoniali tra società, associazioni e atleti e il giudice amministrativo per le altre controversie presuppone che siano esauriti i gradi della giustizia sportiva, poichè non esclude la competenza degli organi di giustizia sportiva in ordine alle controversie ad essi devolute dagli Statuti e dai Regolamenti Federali (art. 4, 2° comma, del Codice Giustizia Sportiva CONI) e dalle altre fonti dell’ordinamento sportivo.
  2. Non rientra nell’ambito della giustizia federale la controversia promossa dalla Lega Pro nei confronti di una società calcistica e della Lega di Serie B, atteso che l’art.  30 comma  28 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. delimita quella competenza alle “controversie di natura economica tra società, ivi comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 14”: queste ultime, pertanto, rientrano nella competenza del  Collegio  di  Garanzia  dello  Sport, quale organo di chiusura del sistema di tutela sportiva, qui competente anche nel merito e in unico grado a mente dell’art. 54 3° comma del C.G.S. del CONI e dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..
  3. L’art. 2 C.G.S. del CONI prevede che gli organi di giustizia sportiva conformino la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, improntata a un criterio di massima semplificazione e informalità, sicchè è valida la procura al difensore depositata a mezzo posta elettronica separatamente dal ricorso se ad esso riferibile anche solo sulla base di  un  complesso  di  elementi  che  consentano  di  conseguire  una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e la pertinenza al giudizio di cui trattasi.
  4. Va deferita all’esame delle  Sezioni  Unite  la  questione  relativa  all’esatta  portata  della  norma  per  la  quale  il  giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport deve essere proposto nel termine di trenta giorni e, segnatamente, all’eventuale  applicabilità di essa anche in  relazione a controversie di natura patrimoniale attinenti alla soddisfazione di diritti di credito, nell’ambito di giudizi in unico grado e, per  il  caso  che  tale  termine  sia  ritenuto  applicabile,  la  questione  concernente  i  criteri  per definirne la decorrenza.

[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio di Garanzia CONI, sez. IV, 5 settembre 2016 n. 40

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