Alle dimissioni del Presidente nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri consegue assemblea elettiva totalitaria [Corte Fed. Appello FIGC, Sez. Cons., parere 1° feb 2023 n. 1]

  1. A seguito delle dimissioni del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), deve essere convocata l’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni secondo le modalità stabilite dall’art. 8 commi 2 e 3 del Regolamento AIA e dunque all’elezione anche della «lista collegata composta dal Vicepresidente e da quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale», poiché la scelta normativa va nella direzione per cui la carica non è assegnata “uti singuli” ma “uti collegium”: da ciò consegue che, a mente dell’art. 11 comma 10 del medesimo regolamento, viene a decadere e deve essere rieletto anche l’intero Consiglio Nazionale, con la ulteriore conseguenza che debba procedersi anche all’elezione dei Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara, dal momento che l’art. 37 comma 7 del Regolamento AIA stabilisce che essi «partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale».
  2. Poiché le norme contenute nell’art. 13 del Regolamento AIA sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica, al componente del Consiglio Nazionale che abbia esaurito i tre mandati consecutivi consentiti non è impedito di candidarsi Presidente o Vicepresidente.

[Armando Argano]

Consulta e scarica Corte Fed. Appello FIGC, Sez. Consultiva, parere 1° febbraio 2023 n. 1

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