Interesse a ricorrere, vizio di motivazione, omologazione di gare e – “Udite! Udite!” – sull’obbligo di attestazione di conformità con firma digitale nel processo sportivo [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 16 maggio 2019 n. 37]

  • L’interesse a ricorrere, quale requisito di ammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, deve essere considerato sussistente, perchè attuale e concreto, anche laddove, pur non incidendo (nel caso di specie) sul punteggio e sulla posizione in classifica, afferisca comunque alla tutela dell’immagine, del prestigio e delle tradizioni della società ricorrente.
  • In tema di omologazione delle gare, le cui questioni ai sensi dell’art. 88 Reg. Giust. FIP rientrano in prima istanza nella competenza del Giudice Sportivo, non può ritenersi che questo svolga funzioni di mero attestatore “notarile” di quanto riportato nel referto di gara, avendo al contrario piene funzioni giustiziali a mente dell’art. 74 del Regolamento di Giustizia FIP e dell’art. 3 comma 1 CONI CGS, con la conseguenza che, pur in presenza di una istanza inammissibile, può comunque pronunciarsi – anche d’ufficio e senza alcuna limitazione probatoria di carattere documentale – avendo in ogni caso il dovere di tener conto di una circostanza rilevante, al fine di verificare la regolarità nello svolgimento della gara e il rispetto delle norme dell’ordinamento sportivo a tutela del superiore interesse generale alla piena regolarità delle competizioni sportive.
  • In difetto di un’attestazione – ad opera del difensore della ricorrente – di conformità dei documenti prodotti rispetto ai file digitali trasmessi dalla Segreteria all’esito di istanza di accesso agli atti, non è possibile procedere ad un esame della censura ad essi relativa (nella specie la doglianza riguardava un documento, presente nel giudizio di appello, che si assumeva assente nel fascicolo di primo grado).
  • La motivazione illogica non è ricompresa tra i vizi denunciabili in sede di legittimità in ambito sportivo, in ragione del chiaro dettato dell’art. 54 CGS CONI, il quale fa riferimento solo all’omessa o insufficiente motivazione.

[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 16 maggio 2019 n. 37

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