Anche il semplice possesso di una «torcia illuminante» o «fumogeno» in occasione o in prossimità di manifestazioni sportive è condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 6-ter della Legge 401/1989, trattandosi di uno degli «artifizi pirotecnici» chiaramente utilizzabili per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive.
[Armando Argano]
Consulta e scarica Cassazione Penale, Sez. III, 23 giugno 2023 n. 27482