Per poter esercitare la professione di maestro di sci è sempre indispensabile l’autorizzazione della Federazione Italiana Sport Invernali [Consiglio di Stato, sez. V, 17 novembre 2016 n. 4753]

E’ da considerarsi privo di abilitazione all’insegnamento il maestro di sci che vanti unicamente autorizzazione amministrativa rilasciata anteriormente all’entrata in vigore della Legge 81/1991 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e sulla base della sola attestazione di idoneità dell’Associazione “Addestramento nazionale Sci” – A.N.SCI., poichè – ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, comma 1, n. 2, D.P.R. 616/1977 (disciplina sul trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato) e dell’art. 123, comma 1 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) – già all’epoca era necessaria una licenza del sindaco, subordinata all’accertamento della capacità tecnica del richiedente basato su un certificato di idoneità che andava rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali ai sensi dell’ art. 238 R.D. 635/1940, recante il regolamento attuativo del T.U.L.P.S..
[Fabrizio Pietrosanti]

Consulta e scarica Consiglio di Stato, sez. V, 17 novembre 2016 n. 4753.

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