Il delitto di cui all’art. 9 comma 7 Legge 376/2000 ben può costituire reato presupposto del delitto di ricettazione anche nel caso in cui la sostanza da terzi illecitamente posta in circolazione (nella specie Proviron e Gonasi), sia stata acquistata per finalità meramente edonistiche e non già per alterare alcun risultato agonistico (la Suprema Corte ha ribadito il costante orientamento secondo cui la fattispecie di commercio di sostanze vietate cui al citato art. 9 comma 7 è reato di pericolo a dolo generico, rigettando il ricorso in cui si sosteneva la insussistenza del reato presupposto per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo specifico).
[Armando Argano]
Consulta e scarica Cassazione Penale, sez. II, 19 gennaio 2017 n. 2640