Sponsorizzazioni: i requisiti dell’associazione sportiva dilettantistica percipiente e i criteri di deducibilità [Cassazione Civile, sezione VI – 5, ordinanza 21 marzo 2017 n. 7202]

L’associazione sportiva dilettantistica, che voglia essere riconosciuta tali ai fini fiscali, deve necessariamente iscriversi nel relativo registro tenuto dal CONI: tale adempimento costituisce prova della natura dilettantistica anche anteriormente al 2008, allorchè era solo facoltativo, perchè possa essere riconosciuta al soggetto che abbia a quella corrisposto una sovvenzione (entro il limite di 200mila euro) la presunzione assoluta di cui all’art. 90 comma 8 Legge 289/2002, in forza della quale l’erogazione è considerata spesa di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti, fermo restando che, ai fini della deducibilità del costi, è onere del contribuente provare il requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità rispetto ai ricavi ed all’oggetto sociale, ma soprattutto nella prova che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale per l’impresa erogante.
[Fabrizio Pietrosanti]

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