Spese di sponsorizzazione: fino a 200.000 euro vi è presunzione assoluta di deducibilità se sponsor e sponsee rispettano il vincolo di destinazione [Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sex. XI, 21 novembre 2017]

Le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche sono deducibili dal reddito di impresa, ai sensi dell’articolo 90 comma 8 Legge 289/2002, non solo se sono rispettati il limite quantitativo ivi previsto e il vincolo di destinazione alla promozione dell’immagine e dei prodotti dell’impresa, ma anche se il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale: in presenza di tali requisiti la norma stabilisce una presunzione assoluta sulla natura di spesa pubblicitaria fino alla soglia di 200.000 euro, senza che occorra alcuna valutazione in ordine alla sua congruità rispetto al volume d’affari o alla eventuale antieconomicità della rispetto al fatturato dello  sponsor.

[Fabrizio Pietrosanti]

Consulta e scarica Commissione Tributaria di Bologna, 21 novembre 2017

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