Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – Sintesi esplicativa ed estratto delle disposizioni per lo sport: parte I, sezione I, commi 352-388

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)
(GU n. 302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62)
Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 in forza dell’art. 19 della legge medesima

ESTRATTO DISPOSIZIONI PER LO SPORT – PARTE I – SEZIONE I – COMMI DA 352 A 388

SINTESI

Introdotta ai commi da 353 a 360 la disciplina della nuova Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (SSDL), disponendosi che “Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile” e fissandosi i contenuti essenziali dei relativi statuti.

Le SSDL riconosciute dal CONI:

  1. godranno della riduzione alla metà dell’imposta sul reddito se riconosciute dal CONI;
  2. applicheranno l’aliquota IVA del 10% essendo stato aggiunto alla tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/1972 il comma «123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle societa’ sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attivita’ sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali societa’»;
  3. potranno stipulare contratti di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, essendo stata aggiunta alla fine del comma 2 lettera d) dell’art. 2 D.Lgs 81/2015, la frase «, nonche’ delle societa’ sportive dilettantistiche lucrative», precisandosi che tali prestazioni, “individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono effettivamente oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i prestatori saranno iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo istituito presso l’INPS, con riduzione del 50% dei relativi contributi per i primi 5 anni dalla entrata in vigore della legge (i relativi compensi costituiranno per il lavoratore redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente (dunque ben distinti da quelli erogati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, che si confermano invece “redditi diversi” ex art. 67 comma 1 lett. m) Testo Unico Imposte sui  Redditi);
  4. dovranno obbligatoriamente avvalersi, in occasione di manifestazioni pubbliche a pagamento, di un Direttore Tecnico che sia laureato in specifiche discipline sportive e motorie.

Il comma 361 aggiorna poi l’art. 90 della Legge Finanziaria 2003 (L. 27/12/2002 n. 289) relativamente alla gestione degli impianti sportivi:

  1. modificando il comma 24 il cui nuovo testo è “L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle societa’ sportive dilettantistiche senza scopo di lucro” (scompare il precedente più generico riferimento “a tutte le società e associazioni sportive”);
  2. interpolando il comma 25 di tal che, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è ora da affidarsi in via preferenziale non più alle “societa” in generale, bensì alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (oltre che agli  altri soggetti istituzionali indicati nella disposizione);
  3. analoga interpolazione viene operata nel comma 26, affinchè le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici siano messi in via preferenziale a disposizione di societa’ sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche.

Con il comma 362 viene attribuita di natura strutturale al Fondo Sport e Periferie, le sui risorse sono assegnate all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I commi da 363 a 366 riconoscono un contributo alle imprese, sotto forma di credito d’imposta e nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorche’ destinati ai soggetti concessionari.
Tale credito e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
I soggetti beneficiari di erogazioni liberali hanno obbligo di darne comunicazione all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per ciò attiene a loro utilizzo.

Introdotta con il comma 367 l’attesissima elevazione a 10mila euro del limite dei compensi sportivi dilettantistici non tassabili, mediante modifica del comma 2 dell’articolo 69 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il cui tenore dal 1° gennaio 2018 sarà il seguente: “Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 [di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81] non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro [7.500 euro]. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale“.
Ai sensi del predetto art. 67 comma 1 lettera m) T.U.I.R., per quanto attiene alle società e associazioni sportive, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi sono quelli “erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto” e “la disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche“.
Va osservato che ai sensi dell’art. 35, comma 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Il comma 368 introduce, al comma 1 dell’art. 54-bis D.L. 50/2017, introdotto dalla legge di conversione 96/2017 e recante in rubrica “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale“, la lettera «c-bis)», in forza della quale “per ciascun prestatore, per le attivita’ di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro“.

Con il comma 369 viene istituito il “Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano“, destinato a incentivare l’avviamento allo sport dei disabili, sostenere eventi calcistici e sportivi di rilevanza internazionale, in particolare femminili, sostenere la maternità di atlete non professioniste, garantire il diritto allo sport dei minori, consentendo, in particolare, il tesseramento di quelli stranieri anche se “irregolari” purchè iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe della scuola italiana.

Per favore lo sport giovanile, ma limitatamente al settore del calcio, il comma 370 stanzia 1 milione di euro l’anno per la concessione, da parte del CONI, di un contributo annuo alle società appartenenti alla Lega Calcio professionistico per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e per ogni giovane professionista under 21.

L’impegno nella lotta al doping viene ribadito dal comma 371, in forza del quale saranno erogato alla Wada 1,2 milioni di euro per il 2018 e 850mila a decorrere dal 2019.

Il comma 372 attribuisce al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) di 3 milioni di euro annui per la promozione sportiva e reinserimento sociale dei disabili da lavoro che veranno erogati dall’INPS.

La Legge di Bilancio 2018 istituisce inoltre, al comma 373, il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi e definisce la figura dell’agente sportivo come “il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu’ soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica“.
Viene sancita la nullità dei contratti stipulati da sportivi professionisti e da societa’ affiliate a una federazione sportiva professionistica con soggetti non abilitati in quanto non iscritti al Registro (ovvero privi di competenze comunque riconosciute dalla legge).
Il Registro è tenuto presso il CONI e vi si possono iscrivere i cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbiano riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbiano superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneita’, restando comunque salva la validita’ dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

Viene modificato dal comma 374 il D.Lgs. 166/1997, recante disciplina del Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l’ENPALS, con aumento delle aliquote contributive.

Della complessa organizzazione delle Universiadi di Napoli 2019 si occupano i commi dal 378 al 384, che verranno gestite in tutti i loro aspetti da un commissario straordinario.
Rilevanti a tal fine anche i commi 385 e 386, a mente dei quali “Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno e’ istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attivita’ di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonche’ per il supporto specialistico all’attivita’ di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l’intervento“: il GIC si comporrà di sezioni specializzate e una di esse sarà proprio dedicata all’Universiade di Napoli 2019.
Per effetto della istituzione del GIC, che ne assorbe tutte le funzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono aboliti dal comma 387:

  1. il Gruppo interforze centrale per l’emergenza e ricostruzione (GICER), mediante abrogazione dell’articolo 16, comma 3, D.L. 39/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2009;
  2. il Gruppo interforze centrale per l’Expo Milano 2015 (GICEX), per effetto dell’abrogazione dell’articolo 3-quinquies, comma 3, D.L. 135/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 166/2009;
  3. il Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), giusta abrogazione dell’articolo 2-bis, comma 3, D.L. 136/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/2014;
  4. il Gruppo interforze centrale per l’emergenza e la ricostruzione nell’Italia centrale (GICERIC), mediante abrogazione dell’art. 30 comma 5 D.L 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 229/2016.

Le funzioni dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal Gruppo Interforze Centrale e ogni riferimento ai soppressi GICER, GICEX, GIMBAI e GICERIC, ovunque presenti, si intendono sostituiti da riferimenti al GIC.
Per tutti i fini relativi all’Universiade e per la costituzione del GIC viene infine autorizzata dal comma 388 la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

[Armando Argano]

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