Rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’annosa questione del controllo pubblico sui conti sulle Federazioni Sportive [Corte dei Conti, Sezioni Riunite, 10 ottobre 2017 n. 31, FIG c/ ISTAT]

Con una importante e ponderosa sentenza-ordinanza, che fa anche il punto sulla natura giuridica del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno rimesso alla Corte di Giustizia le seguenti questioni di interpretazione del regolamento n. 549/2013/UE del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea SEC 2010:

1.se il concetto di “intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. soft law) e dei poteri di riconoscimento, previsti dalla legge, ai fini dell’acquisto della personalità giuridica e dell’operatività nel settore dello sport, poteri entrambi generalmente riferibili a tutte le Federazioni sportive nazionali italiane“: secondo il Collegio rimettente trattasi di aspetti che, per la loro natura generale ed astratta (riferibili peraltro indistintamente a tutte le Federazioni sportive) o di c.d. “soft law” (gli indirizzi regolamentari sportivi potrebbero anche avere tale natura giuridica), non possono essere invocati, essendo suscettibili di essere sussunti nella nozione di “regolamentazione generale”, quali indici di “controllo pubblicistico” del CONI sulle Federazioni sportive in generale, né su quella del golf in particolare;

2.se l’indicatore generale del controllo di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) (“la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale”) debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, condizionare, vincolare e condizionare l’attività gestionale dell’ente non lucrativo, ovvero se possa essere inteso in senso atecnico come comprensivo anche di poteri di vigilanza esterna diversi da quelli definiti dagli indicatori specifici del controllo di cui alle lettere (a), (b), (c), (d) ed (e) del par. 20.15 (quali ad esempio poteri di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di talune tipologie di regolamenti, di indirizzo sportivo o riconoscimento a fini sportivi)“: secondo il Collegio rimettente il controllo dovrebbe essere inteso, nel rispetto del disposto letterale del regolamento europeo, in senso sostanziale e puro, ossia come capacità dell’ente pubblico controllante di determinare la politica generale o il programma dell’unità istituzionale;

3.se, in base al combinato disposto dei par. 20.15 e 4.125 e 4.126 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010), possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio sull’esistenza o meno del controllo pubblico, specificando se un elevato importo delle predette quote, unitamente alle altre entrate proprie, possa attestare, alla luce delle specificità della fattispecie concreta, la presenza di una significativa capacità di autodeterminazione dell’ente non lucrativo”, ossia come debbano interpretarsi i correlati concetti di “grado di finanziamento” e di “finanziamento principale“: secondo il Collegio rimettente, con particolare riguardo all’indicatore specifico del controllo pubblicistico di cui alla lettera (d) del par. 20.15 SEC 2010 (“il grado di finanziamento”), il finanziamento del CONI non è idoneo, anche se significativo e costante, ad influenzare l’attività gestionale delle Federazioni ove le quote associative abbiano raggiunto nel tempo una rilevante consistenza quantitativa tale da assicurare alla Federazione, unitamente alle altre entrate non riconducibili ai contributi del CONI, una piena capacità gestionale ed operativa.

[Armando Argano]

Consulta e scarica Corte dei Conti, Sezioni Riunite, 10 ottobre 2017 n. 31 Federazione Italiana Golf c/ ISTAT

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