L’ambito della tutela del risarcimento del danno derivante (astrattamente) dalle decisioni della Giustizia Sportiva [Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2018 n. 5019]

  1. La Legge 117/1998 in materia di responsabilità civile dei magistrati ha carattere eccezionale ed è pertanto di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione analogica ad ipotesi in essa non espressamente previste, sicchè non si applica agli organi di giustizia federale, i quali non hanno natura giurisdizionale.
  2. Gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive hanno natura di organi giustiziali su vicende aventi rilevanza interna per l’ordinamento sportivo, ma partecipano della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l’ordinamento statale: per l’effetto le loro decisioni devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale pena la lesione dell’inviolabile diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., anche nel caso in cui si verta in materia disciplinare, riservata in linea di principio alla competenza dell’ordinamento sportivo, ex art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 220 del 2003.
  3. Il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa è riconducibile a un modello progressivo a giurisdizione condizionata, dove coesistono successivi livelli giustiziali, susseguentisi in ragione di oggetto e natura, più o meno  specialistica, delle competenze dell’organo giudicante, fermo restando che non si può chiedere al livello successivo giustizia per una causa e per un bene della vita diversi da quelli invocati al livello necessariamente presupposto.
  4. L’obiettivo ultimo dell’ordinamento sportivo, dei suoi assetti organizzativi e delle diverse forme di tutela che vi afferiscono è il supporto dell’attività sportiva, sia individuale che collettiva o nazionale, svolta in coerenza con le finalità eminentemente pubblicistiche dell’ordinamento medesimo, e non altro, con la conseguenza che ne esulano i rapporti individuali con terzi estrinseci alle attività in questione, ossia in primis quelli di carattere economico che su di esse possa novenire a innestarsi contrattualmente, con ciò delieandosi Il perimetro della tutela risarcitoria, che rileva solo come tutela dell’eventuale lesione interna ad un ordinario e corretto sviluppo delle attività sportive come sopra delineate.
    Ne consegue che in relazione alla eventuale illegittimità delle decisioni degli organi di giustizia federale è il linea di principio suscettibile di ristoro per equivalente, da parte del giudice amministrativo, il danno all’immagine sportiva, purchè sia fornita prova adeguata della lesione e del nesso di causalità, mentre, al contrario, esulano dall’ambito della tutela sia il danno da perdita di sponsor, per la natura eminentemente privata, imprenditoriale e lucrativa del rapporto, rispetto al quale lo svolgimento dell’attività sportiva è soltanto occasionale strumento di utilizzo dell’immagine, sia il danno da retrocessione di categoria quante volte venga dedotto come il venir meno di utilità di carattere commerciale (nella specie diminuzione delle entrate nell’anno successivo alla retrocessione).

[Armando Argano]

Consulta e scarica Consiglio di Stato, sez. V, 22 agosto 2018 n. 5019

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