Per il delitto di ricettazione di anabolizzanti basta anche il solo fine edonistico personale, slegato dalla competizione [Cassazione Penale, Sez. II, 25 gennaio 2019 n. 3661]

Commette il delitto di ricettazione di sostanze anabolizzanti chi riceve il provento del delitto di cui all’art. 9 comma 7 L. 376/00 (ora art. 586-bis, comma 7, c.p.) quand’anche la condotta sia posta in essere al solo fine di aumentare per motivi edonistici la propria massa muscolare, atteso che il profitto illecito è configurabile ogni qualvolta il soggetto agente consegua una qualche utilità, anche moralmente negativa o priva di significato per la generalità dei consociati, tuttavia idonea a costituire per il soggetto agente arricchimento patrimoniale anche solo indiretto (la decisione fa ampio riferimento al precedente di cui a Cass. Pen. 15/2016, secondo cui per gli imputati “il profitto va individuato nella ricezione di beni (sostanze dopanti) che prima non avevano e che non potevano acquistare in modo legale, beni che, avendo un valore economico, hanno incrementato il loro “patrimonio” potendo trarre da essi un vantaggio e, quindi, idonei a soddisfare un proprio bisogno (materiale o spirituale)“).
[Armando Argano]

Consulta e scarica Cassazione Penale, Sez. II, 23 ottobre 2018 n. 3661

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