COVID-19: i Ministri della Salute e dell’Interno vietano gli spostamenti delle persone da un comune all’altro [ordinanza 22 marzo 2020]

In data odierna è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020, emanata di concerto con il Ministero dell’Interno,  recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale“, con cui viene stabilito quanto segue:

Art. 1. – Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Art. 2. – Disposizioni finali
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

[Armando Argano]

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