La competenza del Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 54 Statuto CONI non è derogabile dai regolamenti federali di giustizia [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 24 marzo 2020 n. 20]

  • Deve essere disapplicato l’art. 30 comma 3 dello Statuto FIGC, secondo il quale non sono soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie che abbiano dato luogo alla perdita della gara, non potendo esso violare la disciplina dell’art. 54, comma 1, Codice di Giustizia CONI, la quale prevale sui diversi Regolamenti di Giustizia adottati dalle Federazioni, sicchè trova applicazione anche in questo caso il principio secondo sui tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale sono di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport [N.d.r.: la decisione è lessicalmente imprecisa, almeno in apprenza, nell’avere ad oggetto una disposizione statutaria e nel sancire la prevalenza del CG CONI sui regolamento di giustizia federale].
  • Deve essere sanzionata con la perdita della gara la squadra di serie D che abbia schierato in campo un giocatore che doveva scontare ancora una giornata di squalifica inflittagli nel precedente campionato Dante Berretti, allorchè giocava per un’altra società, trovando applicazione alla fattispecie l’art. 21 commi 6 e 7 CGS FIGC, secondo cui nel caso del cambio di società la sanzione deve essere scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra di questa.

[Armando Argano]

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