Covid-19 e art. 1 comma 1 lett. e) DPCM 3 dicembre 2020: il CONI spiega (opportunamente) cosa significa eventi agonistici di PREMINENTE interesse nazionale

Il Segretario Generale del CONI ha emanato ieri la circolare 4 dicembre 2020, al fine di chiarire la portata delle disposizioni contenute nel recentissimo DPCM 3 dicembre 2020, il cui art. 1 comma 10 lettera e) prevede infatti che possono essere consentiti:

a) soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e CIP – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
b) le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui sopra e muniti di tessera agonistica, purché a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva;
c) al CONI e al CIP è attribuita la funzione di vigilanza sul rispetto delle nuove disposizioni.

A mio avviso il testo del provvedimento è in generale privo di potenziali equivoci intepretativi, salvo in un punto, che la circolare del CONI ha il merito di chiarire e disciplinare nettamente come segue:

Saranno considerati conformi alle nuove disposizioni gli eventi e le competizioni aggiornati fino al 31/01/2021 che rispettino i seguenti requisiti:

  1. il preminente interesse nazionale ovvero le competizioni aventi natura internazionale (specificando l’organismo internazionale di riferimento) e le competizioni aventi natura di campionato italiano o gara equipollente;
  2. la riserva di partecipazione ai soli atleti tesserati come agonisti, da evidenziare nei rispettivi regolamenti gara o disposizioni per l’attività agonistica (da allegare nella trasmissione ai calendari, per la pubblicazione);
  3. la presentazione agli organizzatori dell’evento, da parte degli atleti agonisti, o delle rispettive associazioni sportive, di una copia della certificazione per l’attività sportiva agonistica regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982;
  4. la conservazione della certificazione per l’attività sportiva agonistica presso la società sportiva di appartenenza di tutti i partecipanti ai predetti eventi e competizioni ovvero alle relative sessioni di allenamento.

[Armando Argano]

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