Covid-19 e D.P.C.M. 2 marzo 2021: in pratica nulla cambia per lo sport, in particolare per le discipline di contatto. Tutti fermi tranne gli atleti del circuito “nazionale”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  2 marzo 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17)

[estratto]
Art. 17
Attivita’ motoria e attivita’ sportiva

1. E’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche’ comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
2. Sono sospese le attivita’ di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attivita’ di piscine e palestre, l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che e’ interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresi’ consentite le attivita’ di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita’ riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attivita’ dei centri di riabilitazione, nonche’ quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell’Autorita’ delegata in materia di sport, e’ sospeso. Sono altresi’ sospese l’attivita’ sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attivita’ formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonche’ tutte le gare, le competizioni e le attivita’ connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Art. 18
Competizioni sportive di interesse nazionale

1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all’estero nei 14 giorni precedenti e’ consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.

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