Non liquet sul parere richiesto in merito al termine di rinvio dell’assemblea elettiva federale in “zona rossa Covid” [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consult., parere 2 apr 2021 n. 2]

La Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, svolge funzione interpretativa vincolata al dato normativo e pertanto non è competente a rilasciare parere su questione che imporrebbe il ricorso a tecnica argomentativa tipica dell’attività giustiziale, essendo ciò precluso dall’art. 12-bis, comma 5, dello Statuto CONI, perché presupporrebbe quel giudizio di valore che è proprio della funzione giudicante, ferma restando l’assoluta incompetenza della Sezione ad adottare misure dispositive specifiche nel conflitto fra beni costituzionalmente rilevanti, quali il diritto alla salute ex art. 32 Cost. e il diritto a riunirsi liberamente di cui all’art. 17 Cost. (nella specie l’assemblea elettiva non aveva potuto svolgersi per causa di forza maggiore, essendo stata fissata in luogo poi decretato “zona rossa Covid-19”, sicché la Prefettura di competenza aveva invitato la Federazione a disporre il rinvio, che tuttavia, per rispettare il termine perentorio del 15 marzo 2021 derivante dall’art. 6.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, avrebbe dovuto essere inferiore al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6.6 dei medesimi Principi).
[Armando Argano]

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