le linee guida della procura generale dello sport del coni sul diritto transitorio nelle more dell’approvazione dei nuovi regolamenti di giustizia da parte delle singole federazioni [circolare prot. 03752 del 29 aprile 2016]

La Procura Generale dello Sport, rilevato che non tutti i Regolamenti di Giustizia sono stati ancora adeguati al Codice della Giustizia Sportiva del CONI modificato con delibera n. 1538 del Consiglio Nazionale del CONI del 9 novembre 2015, ha emanato con circolare prot. 03752 del 29 aprile 2016 le seguenti linee guida:

  1. Ciascuna Federazione Sportiva Nazionale / Disciplina Sportiva Associata dovrà verificare la data di entrata in vigore del proprio Regolamento / Codice di Giustizia come conseguente alla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI (o atto equivalente) nonchè ad eventuali disposizioni in materia di entrata in vigore appunto contenute nel Regolamento / Codice di Giustizia stesso o nella delibera di approvazione da parte del Consiglio Federale (o atto equivalente).
  2. Le nuove norme non sono applicabili ai procedimenti già incardinati davanti agli organi di giustizia (Giudici Sportivi Nazionali, Giudici Sportivi Territoriali, Tribunale Federale, Corte Federale di Appello, Corte Sportiva d’Appello) e, dunque, per i quali si sia già disposto il deferimento.
  3. Le nuove norme si applicano, invece, ai procedimenti ancora in corso di indagini per il compimento di ogni atto successivo all’entrata in vigore e per il correlato computo dei termini.

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