disapplicazione della decisione della giustizia sportiva e conseguenze della mancata ammissione di testimone essenziale nel procedimento disciplinare sportivo [t.a.r. lazio-roma, sez. III quater, 9 marzo 2016 n. 3055]

Rientra nella competenza del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno derivante da decisioni degli organi della giustizia sportiva, che, sebbene non siano soggette ad annullamento giurisdizionale, specie ove ricorra la lesione di diritti indisponibili (come quello di  difesa) possono comunque essere dichiarate illegittime incidenter tantum, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. a) n. 1) e lettera z) D.Lgs. 104/2010, alla stessa stregua di quanto può fare il giudice ordinario nei confronti dei provvedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 4 e 5 Legge 2248/1865 All. E, regolatori del rapporto tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria.
La Federazione Sportiva risponde del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato al tesserato in forza di condanna disciplinare che sia stata pronunciata in carenza di un mezzo di prova dirimente, la cui acquisizione, in presenza di prospettazioni contrastanti sul fatto, può essere disposta d’ufficio dalla Procura Federale e dagli organi giudicanti , anche laddove non introdotto a proprio discarico dall’incolpato, non potendosi attribuire l’onere probatorio in via esclusiva a quest’ultimo.
[Armando Argano]

Scarica e consulta la sentenza T.A.R. Lazio-Roma, sez. III quater, 9-3-2016 n. 3055

(aggiornamento 3 agosto 2017: questa decisione è stata annullata da Consiglio di Stato, sez. 5, 22 giugno 2017 n. 3565)

 

I commenti sono chiusi.