Nullità dell’iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e pregiudiziale sportiva [T.A.R. Lazio Roma, sez. I-ter, 24 marzo 2017, n. 3868]

Il provvedimento della Direzione Territorio e Promozione dello Sport dei C.O.N.I. che dichiara la nullità dell’iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche può essere portato alla cognizione del Giudice Amministrativo solo nel rispetto della pregiudiziale di cui all’art. 2 D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito in Legge 17 ottobre 2003, n. 280, ossia solo dopo che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva (nella specie era stata proposta l’impugnativa innanzi alla Giunta Nazionale del CONI, ma omesso il ricorso di secondo grado all’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI).
[Armando Argano]

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