Sono soggette all’informativa antimafia anche le società sportive dilettantistiche, laddove siano parti di un contratto con un Comune sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata [Consiglio di Stato, sez. III, 4 aprile 2017 n. 1560]

Ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. 159/2011 l’acquisizione dell’informativa antimafia è obbligatoria in relazione a tutti i contratti del Comune nei cinque anni successivi allo scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 D.Lgs. 267/2000, ivi compresi quelli stipulati con associazione sportiva senza fine di lucro, essendo notorio che, anche in assenza della distribuzione di utili, la criminalità organizzata tenta di infiltrarsi nelle società sportive, sia per acquisire consenso sociale o altro, sia perchè nell’ambito dello sport si movimentano importanti quantità di denaro per scommesse, compravendite di atleti e altro: in tal senso l’interdittiva antimafia costituisce estremo baluardo della legalità e si basa sulla valutazione di elementi diversi i quali singolarmente considerati possono non dimostrare il tentativo di infiltrazione ma, presi in esame congiuntamente, rendono verosimile – anzi più probabile che non – l’esistenza del suddetto tentativo.
[Armando Argano]

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