La Suprema Corte ribadisce le cautele cui è tenuto l’organizzatore di una attività sportiva intrinsecamente pericolosa [Cassazione Civile, Sez. VI-3, 28 luglio 2017 n. 18903]

L’organizzatore di una attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che inserisca in una attività sportiva di per sè non pericolosa passaggi di particolare difficoltà, in cui il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti dotati di capacità sportive medie sia più elevato della media, deve, nell’ambito della diligenza dovuta per l’esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate a che quel particolare passaggio, se affrontato, sia nondimeno svolto da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.
[Fabrizio Pietrosanti]

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