Tesseramento e trasferimento internazionale di calciatori minorenni (età inferiore a 12 anni) [Court of Arbitration for Sports, Sole Arbitrator, 3 maggio 2017, Real Madrid v. FIFA]

In tema di tesseramento e trasferimento di calciatori minorenni – nella specie di età inferiore ai 12 anni – quale disciplinato dalle “Regulations on the Status and Transfer of Players” della FIFA (RSTP):

  1. non sussiste violazione dell’art. 19.2 RSTP, come integrato dalla Circolare FIFA n. 1468 del 23 gennaio 2015, nel caso di trasferimento internazionale temporaneo di giocatori minorenni anteriore alla entrata in vigore della detta disposizione integrativa, non essendo questa applicabile reatroattivamente;
  2. non costituisce violazione dell’art. 19.3 RSTP l’utilizzo di atleti minorenni, in prova e non tesserati, in manifestazioni estranee all’ambito del “Gioco del calcio organizzato”, che il punto 6 delle “Definitions” RSTP fa coincidere esplcitamente con l’attività svolta sotto l’egida o con l’autorizzazione della FIFA ovvero delle Federazioni nazionali e regionali;
  3. conseguentemente neppure costituisce violazione dell’art. 19.3 RSTP l’utilizzo di giocatori minorenni in prova, sia pur per un apprezzabile lasso di tempo, atteso che non vi è alcuna disposizione che predetermini un periodo decorso il quale possa discutersi di “tesseramento di fatto”;
  4. costituisce violazione degli articoli 19.4 e 9.1 RSTP, assolutamente inderogabili laddove fissano la esatta procedura amministrativa per il trasferimento internazionale di giocatori minorenni, detenere “in deposito” la licenza di un calciatore minore dei 12 anni, ancorchè in asserita attesa dell’autorizzazione di una federazione nazionale;
  5. non costituisce violazione dell’art. 5.1 RSTP la partecipazione di atleti minorenni a competizioni regionali senza il previo tesseramento presso la Federazione Nazionale, ma previa iscrizione (nella specie) alla Federación Futbol de Madrid, organizzazione federale territoriale che ha tempestivamente e formalmente informato la Real Federación Española de Fútbol, dovendosi applicare il principio generale dell’ordinamento calcistico internazionale secondo cui una istituzione riconosciuta può agire efficacemente in luogo di un altro membro della “famiglia del calcio”;
  6. costituisce invece violazione dell’art. 19bis.1 RSTP, trattandosi di obbligo ulteriore rispetto al tesseramento presso la federazione territoriale, che non è soddisfatto dall’intermediazione di questa con la federazione nazionale, omettere di comunicare i dati dei calciatori minorenni che si allenano presso la scuola calcio (“academy“) riferibile a un club.

[Armando  Argano]

Consulta e scarica Court of Arbitration for Sports, Sole Arbitrator, 3 maggio 2017, Real Madrid v. FIFA (Award 4785)

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